Art. 6

LEGGE 16 marzo 1987, n. 118

In vigore dal 5 mar 1992
1. Il consiglio di amministrazione è convocato a Roma dal direttore della Scuola, nella sua qualità di presidente, almeno tre volte l'anno e, comunque, ogni volta che la convocazione venga richiesta dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica , dal Ministro per i beni culturali e ambientali o dalla maggioranza dei consiglieri. 2. Per la validità delle deliberazioni si richiede la presenza di almeno la metà più uno dei componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1987-03-16;118#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo