Art. 4

LEGGE 16 marzo 1987, n. 118

In vigore dal 5 mar 1992
1. Il consiglio di amministrazione è nominato per un triennio con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del Ministro per i beni culturali e ambientali ed è composto: a) dal direttore della Scuola, che lo presiede; b) da un funzionario del Ministero per i beni culturali e ambientali con qualifica non inferiore a dirigente superiore; c) da un funzionario del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con qualifica non inferiore a dirigente superiore; d) da un funzionario del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a dirigente superiore; e) da un rappresentante del Ministero degli affari esteri di grado non inferiore a consigliere di ambasciata, in servizio presso la Direzione generale delle relazioni culturali; f) da due esperti particolarmente qualificati in relazione alle finalità della Scuola, scelti uno dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed uno dal Ministro per i beni culturali e ambientali; g) da due componenti del consiglio scientifico, eletti dal consiglio medesimo. 2. Salvo quanto disposto all', comma 1, tutti i membri del consiglio di amministrazione sono rinnovabili alla scadenza per non più di due volte consecutivamente.
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