Art. 5
LEGGE 16 marzo 1987, n. 118
In vigore dal 5 mar 1992
1. Il consiglio di amministrazione delibera in ordine:
a) al bilancio preventivo, alle eventuali variazioni ed al conto consuntivo;
b) alla stipula di convenzioni con scuole di specializzazione di Università degli studi italiane nel settore archeologico e con istituti di ricerca di diritto pubblico e privato;
c) alla erogazione di borse di studio secondo le modalità ed i criteri fissati nello statuto di cui all'articolo 9.
2. Il consiglio di amministrazione delibera il regolamento organico e, nel rispetto dei principi della contabilità generale dello Stato, quello per la classificazione delle entrate e delle spese e per l'amministrazione e la contabilità della Scuola che devono essere sottoposti alla approvazione del
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
e del Ministero per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministero del tesoro.
3. Resta in vigore l' della legge 18 maggio 1967, n. 394.
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