Art. 6
LEGGE 14 febbraio 1987, n. 41
In vigore dal 11 mar 1987
1. La Scuola si articola in due classi destinate ad accogliere gli studenti ed i perfezionandi nei corsi di laurea afferenti rispettivamente alle scienze sociali e alle scienze sperimentali e applicate, secondo quanto stabilito dallo statuto.
2. Il preside di ciascuna classe cura l'organizzazione e lo svolgimento delle attività scientifiche e didattiche e provvede in materia disciplinare, secondo i programmi e le direttive del consiglio di classe cui sono attribuite le funzioni del consiglio di facoltà.
3. La composizione del consiglio di classe e le modalità per l'elezione del relativo preside sono determinate secondo la normativa universitaria vigente per i consigli di facoltà.
4. Il preside dura in carica un triennio e può essere confermato.
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