Art. 4

LEGGE 14 febbraio 1987, n. 41

In vigore dal 11 mar 1987
1. Il direttore della Scuola, cui sono attribuite le funzioni di rettore, viene nominato, su designazione del corpo docente della Scuola stessa, dal Ministro della pubblica istruzione fra i professori ordinari e straordinari della Scuola; dura in carica un triennio e può essere confermato. 2. Il direttore della Scuola ne ha la rappresentanza legale, promuove e sovraintende allo svolgimento dell'attività della stessa ed esercita tutti i poteri attribuitigli dalla presente legge. 3. Il vice direttore della Scuola è nominato dal direttore per un triennio fra i professori ordinari, straordinari e fuori ruolo della Scuola. 4. Il vice direttore coadiuva il direttore nell'esercizio delle sue attribuzioni e sostituisce il direttore stesso in caso di assenza o impedimento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1987-02-14;41#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo