Art. 14
LEGGE 14 febbraio 1987, n. 41
In vigore dal 11 mar 1987
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il consiglio direttivo presenta al Ministro della pubblica istruzione il nuovo statuto, da approvare ai sensi dell'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.
2. Con l'approvazione dello statuto si provvede alla costituzione degli organi previsti dalla presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 14 febbraio 1987
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
Nota all'.
Il testo dell'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore è il seguente:
"Art. 17. - Ogni Università o Istituto superiore ha uno speciale statuto.
Gli statuti sono proposti dal senato accademico, uditi il consiglio d'amministrazione e le facoltà e scuole che costituiscono l'Università o l'Istituto; per le Università o Istituti costituiti da una sola facoltà, dal consiglio di facoltà, udito il consiglio d'amministrazione. Essi sono emanati con decreto reale, udito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale [ora, udito il Consiglio universitario nazionale], e sono pubblicati nella Gazzetta. Ufficiale del Regno.
Le modificazioni sono proposte ed approvate con le medesime modalità: esse però non possono avere attuazione se non dall'anno accademico successivo alla loro approvazione:
Gli statuti non possono essere modificati se non siano trascorsi almeno tre anni accademici dalla loro approvazione o dalla loro ultima modificazione, salvo casi di particolare constatata necessità".
Storico versioni
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