Art. 10
LEGGE 14 febbraio 1987, n. 41
In vigore dal 11 mar 1987
1. L'ordinamento amministrativo e didattico della Scuola, i titoli e le condizioni richieste per l'ammissione degli allievi, i titoli finali di studio, nonchè ogni altra norma necessaria al suo funzionamento, salvo quanto disposto dalla presente legge, sono stabiliti nello statuto.
2. Lo statuto è proposto dal consiglio direttivo della Scuola, uditi i consigli di classe, ed è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale.
3. Le modifiche sono proposte ed approvate con le medesime modalità ed hanno applicazione a partire dall'anno accademico successivo alla loro emanazione.
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