Art. 6
LEGGE 1 dicembre 1986, n. 831
In vigore dal 11 dic 1986
1. Gli atti di trasferimento di immobili in attuazione della presente legge, alla cui acquisizione si provvede a trattativa privata, non
sono sottoposti alle limitazioni di cui al regio decreto-legge 10 settembre 1925, n. 2000, convertito in legge dalla legge 17 aprile 1925, n. 473.
Nota all':
Il R.D. n. 2000/1923, reca: "Permuta di immobili demaniali adibiti ad uso di pubblici uffici".
Storico versioni
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