Art. 2
LEGGE 1 dicembre 1986, n. 831
In vigore dal 11 dic 1986
1. Il programma di cui all' è formulato dal Ministro dei lavori pubblici su indicazione del Comando generale del Corpo che provvede, tra l'altro, all'individuazione dei luoghi e delle aree, pubbliche o private, ove dovranno essere ubicati gli interventi, alla precisazione dei loro requisiti dimensionali, funzionali e di sicurezza, nonchè alla definizione di questi ultimi.
2. Il programma è predisposto dal Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro delle finanze, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del parere entro trenta giorni dall'assegnazione. Il programma è quindi adottato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro delle finanze.
3. Il Ministro dei lavori pubblici riferisce annualmente sullo stato di attuazione del programma con apposita relazione allegata allo stato di previsione della spesa.
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