Art. 3

LEGGE 1 dicembre 1986, n. 831

In vigore dal 11 dic 1986
1. Per motivi di riservatezza la progettazione e la realizzazione degli interventi che richiedono l'apprestamento delle opere di sicurezza di cui all', comma 1, sono affidate, unitariamente, in concessione dal Ministro dei lavori pubblici, su indicazione del Comando generale del Corpo, in deroga alle norme vigenti. 2. La concessione costituisce titolo idoneo per l'acquisizione dei suoli necessari anche mediante espropriazione per pubblica utilità.
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LEGGE 1 dicembre 1986, n. 831 (Art. 3 Disposizioni per la realizzazione di un programma di interventi per l'adeguamento alle esigenze operative delle infrastrutture del Corpo della guardia di finanza.) — Testo vigente | Portale Normativo