Art. 1
LEGGE 1 dicembre 1986, n. 831
In vigore dal 11 dic 1986
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
1. È autorizzata la complessiva spesa di lire 700 miliardi per il periodo 1986-1991 affinchè, a cura del Ministero dei lavori pubblici, si provveda a realizzare, al fine di soddisfare le esigenze logistico-operative del Corpo della guardia di finanza, un programma straordinario di interventi, con particolare riferimento alle aree metropolitane e alle zone di confine, per la costruzione di fabbricati e relative pertinenze, compresi gli annessi alloggi di servizio destinati alla carica, da destinare a comandi e reparti, nonchè per la ristrutturazione, l'ampliamento e il completamento di fabbricati e relative pertinenze già esistenti.
2. Su indicazione del Comando generale del Corpo della guardia di finanza, nei primi tre anni di applicazione della presente legge il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato a destinare all'acquisizione di edifici, anche in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge, fino al 50 per cento degli stanziamenti per i relativi esercizi.
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