Titolo IV
Art. 9
In vigore dal 28 feb 1986
Nel rispetto delle disposizioni del precedente , per le assunzioni alla qualifica di operatore di esercizio del contingente degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, in mancanza di aventi titolo, possono essere utilizzate, limitatamente alle sedi interessate e ferme restando le disposizioni di cui all' della legge 22 dicembre 1980, n. 873, le graduatorie dei concorsi pubblici provinciali per la medesima qualifica del contingente degli uffici principali già espletati o indetti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1986-02-28;41#art-9