Art. 7
LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41
In vigore dal 1 gen 1987
1. Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a indire, per l'anno 1986, concorsi per il conferimento di posti nelle qualifiche funzionali del personale non docente delle Università e degli istituti di istruzione universitaria, nonchè degli Osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, anche in deroga all' della legge 18 marzo 1968, n. 249.
2. Il numero dei posti da mettere a concorso è determinato con riferimento alle vacanze che si sono verificate nei singoli enti di cui al comma 1, fino al 31 dicembre 1985, a seguito di cessazioni dal servizio comunque determinate.
3. Per la individuazione dei posti da mettere a concorso alle varie qualifiche funzionali - e, nell'ambito di ciascuna di esse, ai vari profili professionali - si terrà conto della qualifica funzionale e del profilo professionale nei quali il personale comunque cessato risulta inquadrato sulla base di provvedimenti adottati dalle relative amministrazioni entro la data del 31 dicembre 1985. A tal fine possono essere utilizzate anche le graduatorie degli idonei di concorsi espletati nel triennio precedente.
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