Titolo IV
Art. 8
In vigore dal 28 feb 1986
Il secondo comma dell'articolo 1-bis del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1981, n. 390, è sostituito dal seguente:
"Ai lavoratori di cui al precedente comma è dovuta, a carico delle Amministrazioni pubbliche interessate, una somma pari alla differenza tra la somma corrisposta dall'INPS a titolo di integrazione salariale e il salario o stipendio che sarebbe stato percepito in costanza del rapporto di lavoro e, comunque, non superiore a quello dei lavoratori che nell'Amministrazione pubblica interessata svolgono pari mansioni".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1986-02-28;41#art-8