Titolo VII

Art. 13

In vigore dal 9 ott 2010
1. È autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987, e di lire 300 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, da destinare al completamento, anche funzionale, delle opere già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge in base al programma costruttivo predisposto, d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia, ai sensi dell' della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, e dell' della legge 30 marzo 1981, n. 119. 2. Per le finalità e con le modalità di cui all' della legge 30 marzo 1981, n. 119, gli enti locali possono contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti nell'anno 1986 fino ad un complessivo importo massimo di lire 800 miliardi. La quota del predetto importo eventualmente non utilizzata nell'anno 1986 può esserlo negli anni successivi. 3. L'onere per l'ammortamento dei mutui di cui al precedente comma, valutato in lire 84 miliardi annui a decorrere dall'anno finanziario 1987, è assunto a carico del bilancio dello Stato. 4. È autorizzata, per l'anno 1986, la spesa di lire 30 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia da destinare al potenziamento degli impianti e delle attrezzature del sistema informativo dell'Amministrazione centrale, nonché degli uffici giudiziari e dell'Amministrazione penitenziaria. 5. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, ed all', settimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, concernente un programma di alloggi di servizio per il personale militare, è aumentata di lire 8 miliardi nel 1986, di lire 58 miliardi nel 1987 e di lire 48 miliardi nel 1988. 6. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. 7. È autorizzato, per l'anno finanziario 1986, il limite di impegno di lire 5 miliardi per le maggiori spese derivanti da aggiudicazione di appalto con offerta anche in aumento, da revisione di prezzi o da lavori che si rendessero necessari in corso d'opera, ai sensi dell' del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1974, n. 247, dell'articolo 4-bis del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 658, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1975, n. 7, e dell'articolo 5-quater del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, concernenti norme in materia di edilizia residenziale pubblica. Qualora gli aumenti superino le previsioni iniziali di spesa in misura percentuale superiore al 6 per cento, le maggiori spese debbono beneficiare del parere favorevole del Nucleo tecnico di valutazione degli investimenti pubblici ai fini della loro autorizzazione. 8. È autorizzato, per l'anno finanziario 1986, il limite di impegno di lire 7 miliardi per la concessione di contributi sulla spesa di costruzione di serbatoi e laghi artificiali ai sensi degli articoli 73 e seguenti del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. 9. Ai fini del completamento delle opere di adduzione collegate all'invaso di Ridracoli realizzato ai sensi e per gli effetti degli articoli 75 e seguenti del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e finalizzate all'approvvigionamento idropotabile delle zone a più alta intensità turistica della costa adriatica, è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi, da assegnare alla regione Emilia-Romagna in ragione di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988. 10. Per la realizzazione del programma quadriennale di potenziamento delle infrastrutture logistiche ed operative delle capitanerie di porto di cui all'articolo 39 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, approvato con il decreto 15 giugno 1985 del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del tesoro e dei lavori pubblici, è autorizzata la complessiva spesa di lire 95 miliardi per il periodo 1986-1989, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile in ragione di lire 20 miliardi per l'anno 1986, lire 25 miliardi nel 1987, lire 30 miliardi nel 1988 e lire 20 miliardi nel 1989. 11. Per il completamento dei programmi di edilizia universitaria ospedaliera di cui all'articolo 39 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, sono autorizzati gli ulteriori limiti di impegno di lire 5 miliardi per l'anno 1986, 10 miliardi per l'anno 1987 e 20 miliardi per l'anno 1988. 12. Il finanziamento di cui all' del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, è da intendersi riferito a tutti i territori di cui alla legge 3 aprile 1980, n. 115. 13. Ai fini dell'attuazione del programma triennale di interventi di cui all' della legge 3 ottobre 1985, n. 526, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 2.200 miliardi, in ragione di lire 100 miliardi nell'anno 1986, di lire 100 miliardi nell'anno 1987 e di lire 2.000 miliardi nell'anno 1988.

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urn:nir:stato:legge:1986-02-28;41#art-13

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