Art. 1
In vigore dal 22 feb 1986
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
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Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo relativo ad un emendamento alla convenzione sull'aviazione civile internazionale (articolo 3-bis), adottato a Montreal il 10 maggio 1984.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1986-01-29;32#art-1