Art. 4
In vigore dal 22 feb 1986
Dopo l'articolo 1201 del codice della navigazione è inserito il seguente:
"Art. 1201-bis. (Inosservanza dell'ordine di approdo). Il comandante di un aeromobile nazionale o straniero che, sorvolando il territorio dello Stato, non ottemperà all'ordine di approdo previsto nell'articolo 803, o, avendo sorvolato una zona vietata, omette di approdare nel più vicino aeroporto è punito con l'arresto fino a un anno. Si applica la pena dell'arresto da sei mesi a due anni quando si tratti di aeromobile adibito al trasporto di persone.
Con le stesse pene è punito, a richiesta del Ministro di grazia e giustizia, il comandante di un aeromobile nazionale il quale, sorvolando il territorio di uno Stato estero, non ottemperà all'ordine di approdo impartito dalle competenti autorità dello Stato il cui territorio è sorvolato.
Ai fini di cui al comma precedente sono equiparati agli aeromobili nazionali gli aeromobili immatricolati all'estero., quando sono utilizzati da persona che abbia la residenza permanente ovvero la sede principale degli affari nel territorio dello Stato".
Storico versioni
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