Art. 6

In vigore dal 22 feb 1986
Nelle ipotesi previste dall'articolo 1201-bis del codice della navigazione e dal precedente , il Ministro dei trasporti può sospendere le licenze, gli attestati e le qualificazioni aeronautiche per un periodo massimo di un anno.
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urn:nir:stato:legge:1986-01-29;32#art-6

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