Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 22 feb 1986
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo relativo ad un emendamento alla convenzione sull'aviazione civile internazionale (articolo 3-bis), adottato a Montreal il 10 maggio 1984.
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