Protocollo n. 1Parte SECONDA

Art. 9

In vigore dal 29 dic 1985
Alle date di cui all', paragrafo 1, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese contribuiscono al fondo di riserva, alla riserva supplementare e alle provviste equivalenti a riserve nonché all'importo che deve ancora essere destinato alle riserve e provviste, costituito dal saldo del conto profitti e perdite al 31 dicembre dell'anno che precede l'adesione, quali figurano nel bilancio della Banca, in ragione degli importi che corrispondono, rispettivamente, a 7,031 ---------- = 7,63888842% 92,0421875 di tali voci per il Regno di Spagna e a 0,9268125 ---------- = 1,00694315% 92,0421875 di tali voci per la Repubblica portoghese.
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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-pn-9

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Art. 9 Ratifica ed esecuzione del trattato relativo all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita' economica europea ed alla Comunita' europea dell'energia atomica, con atti connessi, firmato a Lisbona e a Madrid il 12 giugno 1985. — Testo vigente | Portale Normativo