Protocollo n. 1›Parte PRIMA
Art. 5
In vigore dal 29 dic 1985
Il testo dell', paragrafo 2, primo, secondo e terzo comma del protocollo sullo statuto della Banca è sostituito dal testo seguente:
"2. Il consiglio di amministrazione è composto di 22 amministratori e di 12 sostituti.
Gli amministratori sono nominati per un periodo di cinque anni dal consiglio dei governatori in ragione di:
- 3 amministratori designati dalla Repubblica federale di Germania;
- 3 amministratori designati dalla Repubblica francese;
- 3 amministratori designati dalla Repubblica italiana;
- tre amministratori designati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;
- due amministratori designati dal Regno di Spagna;
- un amministratore designato dal Regno del Belgio;
- un amministratore designato dal Regno di Danimarca;
- un amministratore designato dalla Repubblica ellenica;
- un amministratore designato dall'Irlanda;
- un amministratore designato dal Granducato del Lussemburgo;
- un amministratore designato dal Regno dei Paesi Bassi;
- un amministratore designato dalla Repubblica portoghese;
- un amministratore designato dalla Commissione.
I sostituti sono nominati per un periodo di cinque anni dal consiglio dei governatori in ragione di:
- due sostituti designati dalla Repubblica federale di Germania;
- due sostituti designati dalla Repubblica francese;
- due sostituti designati dalla Repubblica italiana;
- due sostituti designati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;
- due sostituti designati di comune accordo dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica ellenica e dall'Irlanda;
- un sostituito designato di comune accordo dai paesi del Benelux;
- un sostituto designato di comune accordo dal Regno di Spagna e dalla Repubblica portoghese;
- un sostituto designato dalla Commissione."
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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