Protocollo n. 1Parte PRIMA

Art. 5

In vigore dal 29 dic 1985
Il testo dell', paragrafo 2, primo, secondo e terzo comma del protocollo sullo statuto della Banca è sostituito dal testo seguente: "2. Il consiglio di amministrazione è composto di 22 amministratori e di 12 sostituti. Gli amministratori sono nominati per un periodo di cinque anni dal consiglio dei governatori in ragione di: - 3 amministratori designati dalla Repubblica federale di Germania; - 3 amministratori designati dalla Repubblica francese; - 3 amministratori designati dalla Repubblica italiana; - tre amministratori designati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord; - due amministratori designati dal Regno di Spagna; - un amministratore designato dal Regno del Belgio; - un amministratore designato dal Regno di Danimarca; - un amministratore designato dalla Repubblica ellenica; - un amministratore designato dall'Irlanda; - un amministratore designato dal Granducato del Lussemburgo; - un amministratore designato dal Regno dei Paesi Bassi; - un amministratore designato dalla Repubblica portoghese; - un amministratore designato dalla Commissione. I sostituti sono nominati per un periodo di cinque anni dal consiglio dei governatori in ragione di: - due sostituti designati dalla Repubblica federale di Germania; - due sostituti designati dalla Repubblica francese; - due sostituti designati dalla Repubblica italiana; - due sostituti designati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord; - due sostituti designati di comune accordo dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica ellenica e dall'Irlanda; - un sostituito designato di comune accordo dai paesi del Benelux; - un sostituto designato di comune accordo dal Regno di Spagna e dalla Repubblica portoghese; - un sostituto designato dalla Commissione."
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Art. 5 Ratifica ed esecuzione del trattato relativo all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita' economica europea ed alla Comunita' europea dell'energia atomica, con atti connessi, firmato a Lisbona e a Madrid il 12 giugno 1985. — Testo vigente | Portale Normativo