Protocollo N. 2›Parte SECONDA
Art. 2
In vigore dal 29 dic 1985
1. Fatti salvi gli del presente protocollo, i prodotti originari delle Isole Canarie e di Ceuta e Melilla beneficiano, alla loro immissione in libera pratica sul territorio doganale della Comunità, dell'esenzione dai dazi doganali, alle condizioni stabilite nei paragrafi 2 e 3.
2. Nella parte della Spagna inclusa nel territorio doganale della Comunità l'esenzione dai dazi doganali di cui al paragrafo 1 è concessa dal 1 gennaio 1986.
Per quanto concerne il resto del territorio doganale della Comunità, i dazi doganali all'importazione dei prodotti originari delle Isole Canarie o di Ceuta e Melilla sono aboliti secondo il ritmo e alle condizioni previsti negli dell'atto di adesione.
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, i tabacchi lavorati della voce n. 24.02 della tariffa doganale comune, lavorati nelle Isole Canarie, beneficiano, sul territorio doganale della Comunità, dell'esenzione dai dazi doganali entro i limiti di contingenti tariffari.
Tali contingenti sono aperti e ripartiti dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, prendendo quale base di riferimento la media dei migliori tre tra gli ultimi cinque anni per i quali sono disponibili statistiche. Il Consiglio delibera in tempo utile per consentire l'apertura e la ripartizione di tali contingenti al 1 gennaio 1986.
Per evitare che questo regime crei difficoltà economiche in uno o più stati membri a causa della rispedizione dei tabacchi lavorati importati in un altro stato membro, la Commissione adotta, previa consultazione degli stati membri, tutti i metodi di cooperazione amministrativa necessari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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