Protocollo n. 1›Parte SECONDA
Art. 9
418 / 469In vigore dal 29 dic 1985
Alle date di cui all', paragrafo 1, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese contribuiscono al fondo di riserva, alla riserva supplementare e alle provviste equivalenti a riserve nonché all'importo che deve ancora essere destinato alle riserve e provviste, costituito dal saldo del conto profitti e perdite al 31 dicembre dell'anno che precede l'adesione, quali figurano nel bilancio della Banca, in ragione degli importi che corrispondono,
rispettivamente, a
7,031
---------- = 7,63888842%
92,0421875
di tali voci per il Regno di Spagna e a
0,9268125
---------- = 1,00694315%
92,0421875
di tali voci per la Repubblica portoghese.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-pn-9