AttoSez. VI

Art. 343

In vigore dal 29 dic 1985
La Repubblica portoghese è autorizzata a mantenere, al massimo fino al 31 dicembre 1990, restrizioni all'importazione di riproduttori di razza pura della specie bovina, qualora le razze in questione non figurino sull'elenco delle razze autorizzate in Portogallo.
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Art. 343 Ratifica ed esecuzione del trattato relativo all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita' economica europea ed alla Comunita' europea dell'energia atomica, con atti connessi, firmato a Lisbona e a Madrid il 12 giugno 1985. — Testo vigente | Portale Normativo