Atto
Art. 344
In vigore dal 29 dic 1985
1. La Repubblica portoghese è autorizzata a rinviare l'applicazione sul proprio territorio delle direttive qui indicate, secondo il calendario seguente:
a) non oltre il 31 dicembre 1988 per quanto riguarda le direttive:
- 66/401/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, per le specie Lolium multiflorum lam., Lolium perenne L. e Vicia sativa L.;
- 66/402/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali, per le specie Hordeum vulgare L., Oryza sativa L., Triticum aestivum L., emend. Fiori e pool Triticum durum desf. e Zea mais L.;
- 70/457/CEE relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, per le specie di cui ai trattini precedenti;
b) non oltre il 31 dicembre 1990, per quanto riguarda le direttive:
- 66/400/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole;
- 66/401/CEE, per le specie non contemplate alla lettera a), primo trattino;
- 66/402/CEE, per le specie non contemplate alla lettera a), secondo trattino;
- 66/403/CEE relativa alla commercializzazione di tuberiseme di patate;
- 66/404/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione;
- 68/193/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;
- 69/208/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra;
- 70/457/CEE, per le specie non contemplate alla lettera a), terzo trattino;
- 70/458/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi;
- 71/161/CEE relativa alle norme di qualità esteriore dei materiali forestali di moltiplicazione commercializzati all'interno della Comunità.
2. La Repubblica portoghese:
a) prende tutte le misure necessarie per conformarsi progressivamente, entro e non oltre i termini fissati dal paragrafo 1, alle disposizioni delle direttive elencate nel medesimo paragrafo;
b) può limitare completamente o parzialmente, in anticipo sui termini fissati dal paragrafo 1, la commercializzazione delle sementi o piante alle varietà di cui è ammessa la commercializzazione sul proprio territorio. Per quanto riguarda le specie contemplate dalle direttive 70/457/CEE e 70/458/CEE, le varietà di cui è ammessa la commercializzazione sul suo territorio, a decorrere dal 1 marzo 1986, sono quelle oggetto dell'elenco notificato alla conferenza.
Durante i periodi concessi alla Repubblica portoghese per conformarsi alle due direttive citate, questo stato membro amplia ogni anno tale elenco, in modo da garantire la progressiva apertura del mercato portoghese alle altre varietà elencate nei cataloghi comuni;
c) esporta mal territorio degli stati membri attuali soltanto sementi e piante conformi alle disposizioni comunitarie;
d) rende le sementi e piante importate dai paesi terzi soggette:
- alle condizioni comunitarie fissate in materia di equivalenza, e
- per quanto riguarda la varietà almeno alle stesse limitazioni di commercializzazione già applicate alle varietà elencate nei cataloghi comuni.
3. Durante i periodi di deroga di cui al paragrafo 1, la progressiva liberalizzazione degli scambi delle sementi e piante di determinate specie, tra il Portogallo e la Comunità nella sua composizione attuale può essere decisa secondo la procedura del comitato permanente delle sementi e dei materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali. Tale liberalizzazione riguarderà innanzi tutto le sementi già oggetto, prima dell'adesione, di una decisione comunitaria di equivalenza. Tale liberalizzazione riguarderà anche altre specie non appena si verificheranno le condizioni necessarie a tale atto.
Storico versioni
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