Atto

Art. 340

In vigore dal 29 dic 1985
1. Durante la seconda tappa, la Repubblica portoghese procede all'eliminazione della coltivazione dei terreni piantati con varietà autorizzate temporaneamente secondo la classificazione stabilita conformemente all'. 2. Durante la seconda tappa, la Repubblica portoghese procede all'eliminazione della coltivazione dei terreni piantati con varietà di ibridi produttori diretti che non figurano nella classificazione secondo le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3800/81. Fino al termine della seconda tappa, tali varietà vengono considerate varietà di viti temporaneamente autorizzate. 3. In deroga all' del regolamento (CEE) n. 337/79, le uve delle varietà autorizzate temporaneamente a norma dei paragrafi 1 e 2 possono essere utilizzate, fino alla fine della seconda tappa, per l'elaborazione dei prodotti di cui a detto articolo.
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Art. 340 Ratifica ed esecuzione del trattato relativo all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita' economica europea ed alla Comunita' europea dell'energia atomica, con atti connessi, firmato a Lisbona e a Madrid il 12 giugno 1985. — Testo vigente | Portale Normativo