Atto
Art. 340
179 / 469In vigore dal 29 dic 1985
1. Durante la seconda tappa, la Repubblica portoghese procede all'eliminazione della coltivazione dei terreni piantati con varietà autorizzate temporaneamente secondo la classificazione stabilita conformemente all'.
2. Durante la seconda tappa, la Repubblica portoghese procede all'eliminazione della coltivazione dei terreni piantati con varietà di ibridi produttori diretti che non figurano nella classificazione secondo le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3800/81.
Fino al termine della seconda tappa, tali varietà vengono considerate varietà di viti temporaneamente autorizzate.
3. In deroga all' del regolamento (CEE) n. 337/79, le uve delle varietà autorizzate temporaneamente a norma dei paragrafi 1 e 2 possono essere utilizzate, fino alla fine della seconda tappa, per l'elaborazione dei prodotti di cui a detto articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-a-340