Art. 343
AttoSez. VI

Art. 343

395 / 469
In vigore dal 29 dic 1985
La Repubblica portoghese è autorizzata a mantenere, al massimo fino al 31 dicembre 1990, restrizioni all'importazione di riproduttori di razza pura della specie bovina, qualora le razze in questione non figurino sull'elenco delle razze autorizzate in Portogallo.
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