Atto

Art. 146

In vigore dal 29 dic 1985
1. Fatto salvo il paragrafo 2, per i prodotti di cui all', il Regno di Spagna è autorizzato a mantenere, durante la prima fase, all'esportazione nei paesi terzi, il regime vigente prima dell'adesione per tali scambi. 2. L'importo delle sovvenzioni o degli aiuti eventualmente concessi dal Regno di Spagna all'esportazione nei paesi terzi deve essere limitato a quanto strettamente necessario a garantire lo smercio del prodotto in questione sul mercato di destinazione. Siffatti aiuti o sovvenzioni possono essere messi in applicazione soltanto previo espletamento della procedura prevista dall'. Le consultazioni riguardano in particolare l'aspetto economico delle esportazioni previste, i prezzi adottati per il loro calcolo e la situazione dei mercati di provenienza e di destinazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-a-146

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo