Atto
Art. 146
78 / 469In vigore dal 29 dic 1985
1. Fatto salvo il paragrafo 2, per i prodotti di cui all', il Regno di Spagna è autorizzato a mantenere, durante la prima fase, all'esportazione nei paesi terzi, il regime vigente prima dell'adesione per tali scambi.
2. L'importo delle sovvenzioni o degli aiuti eventualmente concessi dal Regno di Spagna all'esportazione nei paesi terzi deve essere limitato a quanto strettamente necessario a garantire lo smercio del prodotto in questione sul mercato di destinazione.
Siffatti aiuti o sovvenzioni possono essere messi in applicazione soltanto previo espletamento della procedura prevista dall'. Le consultazioni riguardano in particolare l'aspetto economico delle esportazioni previste, i prezzi adottati per il loro calcolo e la situazione dei mercati di provenienza e di destinazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-a-146