Atto
Art. 142
In vigore dal 29 dic 1985
L'applicazione da parte del Regno di Spagna degli aiuti o sovvenzioni di cui all' o, da parte della Comunità, delle restituzioni di cui all' è subordinata a consultazioni preliminari che si svolgono secondo la seguente procedura:
1. Qualsiasi progetto inteso a fissare:
- una sovvenzione all'esportazione dalla Spagna nella Comunità nella sua composizione attuale ovvero verso paesi terzi, oppure
- restituzioni all'esportazione dalla Comunità nella sua composizione attuale in Spagna, è oggetto di uno scambio di opinioni nell'ambito di riunioni periodiche del comitato di gestione istituito dal regolamento (CEE) n. 1035/72.
2. Il rappresentante della Commissione sottopone ad esame il progetto di cui al punto 1; tale esame riguarda, in particolare l'aspetto economico delle esportazioni previste nonché la situazione e il livello dei prezzi del mercato spagnolo, del mercato della Comunità nella sua composizione attuale e del mercato mondiale.
3. Il comitato formula un parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare tenendo conto dell'urgenza del provvedimento. Esso si pronuncia alla maggioranza di 54 voti.
Il parere viene immediatamente comunicato all'autorità competente per la fissazione, e precisamente, secondo il caso, il Regno di Spagna o la Commissione.
Storico versioni
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