Atto
Art. 141
In vigore dal 29 dic 1985
1. Durante la prima fase, in linea di massima la Comunità nella sua composizione attuale non concede restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all' esportati in Spagna.
Tuttavia, qualora la concessione di restituzioni del genere risulti necessaria, il loro importo può corrispondere al massimo al divario tra i prezzi istituzionali, o in mancanza, tra i prezzi constatati nella Comunità nella sua composizione attuale e in Spagna e, se del caso, all'incidenza dei dazi doganali.
La fissazione di tali restituzioni può avvenire soltanto previo espletamento della procedura di consultazione prevista dall'.
2. Le restituzioni previste dal presente articolo sono finanziate dalla Comunità tramite il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-a-141