Atto
Art. 136
In vigore dal 29 dic 1985
1. Fatti salvi gli , il Regno di Spagna è autorizzato a mantenere nei suoi scambi con la Comunità nella sua composizione attuale, durante la prima fase e per i prodotti di cui all', il regime vigente per tali scambi prima dell'adesione, sia all'importazione sia all'esportazione.
2. Fatti salvi l', paragrafo 2 e l', durante la prima fase la Comunità nella sua composizione attuale applica all'importazione dei prodotti di cui all' provenienti dalla Spagna il regime che essa applicava nei riguardi della Spagna prima dell'adesione.
3. Fatto salvo l', durante la prima fase la Comunità nella sua composizione attuale applica all'esportazione dei prodotti di cui all' e destinazione della Spagna il regime che essa applica all'esportazione nei confronti dei paesi terzi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;775#art-a-136