Atto

Art. 136

In vigore dal 29 dic 1985
1. Fatti salvi gli , il Regno di Spagna è autorizzato a mantenere nei suoi scambi con la Comunità nella sua composizione attuale, durante la prima fase e per i prodotti di cui all', il regime vigente per tali scambi prima dell'adesione, sia all'importazione sia all'esportazione. 2. Fatti salvi l', paragrafo 2 e l', durante la prima fase la Comunità nella sua composizione attuale applica all'importazione dei prodotti di cui all' provenienti dalla Spagna il regime che essa applicava nei riguardi della Spagna prima dell'adesione. 3. Fatto salvo l', durante la prima fase la Comunità nella sua composizione attuale applica all'esportazione dei prodotti di cui all' e destinazione della Spagna il regime che essa applica all'esportazione nei confronti dei paesi terzi.
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Art. 136 Ratifica ed esecuzione del trattato relativo all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita' economica europea ed alla Comunita' europea dell'energia atomica, con atti connessi, firmato a Lisbona e a Madrid il 12 giugno 1985. — Testo vigente | Portale Normativo