Atto

Art. 135

In vigore dal 29 dic 1985
Durante la prima fase, il Regno di Spagna applica le seguenti discipline: 1. Una disciplina di prezzo: a) Dal momento dell'adesione il Regno di Spagna fissa prezzi istituzionali per i prodotti per i quali esistono prezzi comuni, secondo criteri che si avvicinino il più possibile a quelli definiti nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati, in funzione di un periodo di riferimento da determinare, ad un livello corrispondente alla realtà economica. b) Qualora tali prezzi spagnoli, espressi in ECU, risultino inferiori o uguali ai prezzi comuni, gli aumenti annui di prezzo non possono, in linea di massima, superare in valore l'aumento dei prezzi comuni. In nessun caso i prezzi spagnoli possono superare il livello dei prezzi comuni. c) Qualora i prezzi spagnoli, espressi in ECU, risultino superiori ai prezzi comuni, il prezzo spagnolo non può essere aumentato rispetto al proprio livello precedente. Inoltre, il Regno di Spagna adegua i propri prezzi nella misura atta ad evitare un ampliamento del divario tra i suoi prezzi e i prezzi comuni. d) Il Regno di Spagna può adeguare i propri prezzi qualora gli interventi sul mercato raggiungano un volume ingiustificato. In tal caso, il prezzo adeguato si sostituisce al prezzo originario per l'applicazione delle norme di cui alle lettere b) e c). e) La Commissione si accerta che le norme sopra indicate vengano rispettate. Qualsiasi supero del livello di prezzo derivante dall'applicazione di queste norme non verrà preso in considerazione al momento di determinare il livello di prezzo da adottare come livello iniziale per il ravvicinamento dei prezzi, nel corso della seconda fase, di cui all'. 2. Una disciplina degli aiuti: Ai sensi di tale disciplina, il Regno di Spagna è autorizzato a mantenere durante la prima fase i propri aiuti nazionali. Tuttavia, durante tale periodo, il Regno di Spagna provvede a smantellare progressivamente gli aiuti nazionali non conformi al diritto comunitario e ad introdurre progressivamente nell'organizzazione del proprio mercato interno lo schema degli aiuti comunitari, senza che il livello di tali aiuti sia superiore al livello comune. 3. Una disciplina di produzione: Ai sensi di tale disciplina, il Regno di Spagna applica le stesse discipline di produzione eventualmente applicabili negli altri stati membri o negli stati membri che si trovino in situazione analoga per quanto riguarda tale disciplina.
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Art. 135 Ratifica ed esecuzione del trattato relativo all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita' economica europea ed alla Comunita' europea dell'energia atomica, con atti connessi, firmato a Lisbona e a Madrid il 12 giugno 1985. — Testo vigente | Portale Normativo