Art. 7

LEGGE 23 ottobre 1985, n. 595

In vigore dal 20 nov 1985
Diritto alle prestazioni Per il triennio 1986-88 sono confermate le prestazioni sanitarie ed integrative attualmente erogate dal Servizio sanitario nazionale; annualmente vengono verificati i livelli e le modalità di erogazione di tali prestazioni, previa relazione del Ministro della sanità al Parlamento; eventuali modifiche possono essere apportate in sede di approvazione o modifica della legge di cui all'articolo 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, come modificato, da ultimo, dall' della presente legge.
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