Art. 11
LEGGE 23 ottobre 1985, n. 595
In vigore dal 20 nov 1985
Programmi di sviluppo della ricerca epidemiologica
1. Il Ministro della sanità, su proposta dell'Istituto superiore di sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, previo parere del Consiglio superiore di sanità, emana con proprio decreto le linee direttive per il programma di sviluppo della ricerca epidemiologica per il triennio 1986-88.
2. Per la elaborazione della proposta di programma e per la realizzazione degli obiettivi, ai sensi dell'articolo 58 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, l'Istituto superiore di sanità si avvale della collaborazione degli osservatori epidemiologici regionali e di altre istituzioni pubbliche e private che abbiano svolto ricerca ed attività epidemiologica d'interesse nazionale, anche mediante convenzioni pluriennali che possono prevedere la mobilità, anche per comando, del personale impegnato nei programmi.
Nota all', comma 2:
Il testo dell'art. 58 della legge n. 833/1978, è il seguente:
"Art. 58 (servizio epidemiologico e statistico). - Nel piano sanitario nazionale di cui all'articolo 53 sono previsti specifici programmi di attività per la rilevazione e la gestione delle informazioni epidemiologiche, statistiche e finanziarie occorrenti per la programmazione sanitaria nazionale e regionale e per la gestione dei servizi sanitari.
I programmi di attività, per quanto attiene alle competenze attribuitegli dal precedente articolo 27, sono attuati dall'Istituto superiore di sanità.
Le regioni, nell'ambito dei programmi di cui al primo comma, provvedono ai servizi di informatica che devono essere organizzati tenendo conto delle articolazioni del Servizio sanitario nazionale.
Con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, sono dettate norme per i criteri in ordine alla scelta dei campioni di rilevazione e per la standardizzazione e comparazione dei dati sul piano nazionale e regionale".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1985-10-23;595#art-11