Art. 12

LEGGE 23 ottobre 1985, n. 595

In vigore dal 1 gen 1987
Disposizioni finanziarie per il triennio 1986-88 1. I livelli di assistenza sanitaria e le azioni programmate di cui agli articoli precedenti sono finanziati con il fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, come modificato, da ultimo, dall' della presente legge. 2. A parziale integrazione dell'articolo 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, il fondo sanitario nazionale per il triennio 1986-88 è determinato: a) per la parte corrente in lire 143.250 miliardi, di cui lire 46.200 miliardi per l'esercizio 1987, lire 47.800 miliardi per l'esercizio 1988 e lire 49.250 miliardi per l'esercizio 1989; b) per la parte in conto capitale in lire 5.397 miliardi, di cui lire 1.680 miliardi per l'esercizio 1987, lire 1.800 miliardi per l'esercizio 1988 e lire 1.917 miliardi per l'esercizio 1989 . 3. L'utilizzazione del fondo stanziato per il 1985 va armonizzata con gli obiettivi ed i criteri di cui alla presente legge. 4. Con la relazione di cui all' il Ministro della sanità riferisce al Parlamento sull'andamento della spesa sanitaria e sui risultati conseguiti, con particolare riguardo a quelli realizzati con il finanziamento a destinazione vincolata, dal servizio sanitario nazionale, formulando adeguate e articolate proposte per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 5. In relazione a tali proposte, la legge di cui allo articolo 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, come modificato, da ultimo, dall' della presente legge, adotta le misure più opportune segnatamente per adeguare i finanziamenti a destinazione vincolata, con particolare riguardo allo sviluppo dei progetti-obiettivo. 6. Eventuali economie realizzate per effetto delle misure di ristrutturazione e di riorganizzazione del Servizio sanitario nazionale, previste dalla presente legge, sono destinate ad assicurare più agevoli condizioni, al fine di conseguire maggiore qualificazione ed uniformità nei livelli di assistenza sanitaria.
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