Art. 4

LEGGE 23 ottobre 1985, n. 595

In vigore dal 20 nov 1985
Osservazioni e opposizioni 1. Avverso gli atti con cui si nega o si limita ai cittadini la fruibilità delle prestazioni di assistenza sanitaria, sono ammesse osservazioni ed opposizioni in via amministrativa redatte in carta semplice, da presentarsi, entro quindici giorni dal momento in cui l'interessato abbia avuto conoscenza dell'atto contro cui intende osservare od opporsi, al comitato di gestione della unità sanitaria locale, che decide in via definitiva entro quindici giorni. 2. La presentazione delle anzidette osservazioni ed opposizioni non impedisce nè preclude la proposizione di impugnative in via giurisdizionale.
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