Protocollo›Titolo III
Art. 1
In vigore dal 3 nov 1985
PROTOCOLLO
ALL'ACCORDO TRA GLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ
EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO
E LO STATO D'ISRAELE,
A SEGUITO DELL'ADESIONE DELLA REPUBBLICA ELLENICA
ALLA COMUNITÀ
IL REGNO DEL BELGIO,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio,
da un lato, e
LO STATO D'ISRAELE,
dall'altro,
VISTA l'adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee in data 1 gennaio 1981,
VISTO l'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e lo Stato d'Israele, firmato a Bruxelles l'11 maggio 1975, in seguito denominato "accordo",
HANNO DECISO di concordare gli adeguamenti e le misure transitorie relativi all'accordo, in seguito all'adesione della Repubblica
ellenica alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio
e di CONCLUDERE IL PRESENTE PROTOCOLLO:
La Repubblica ellenica diventa parte all'accordo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1985-10-03;590#art-p-1