Protocollo›Titolo II
Art. 4
In vigore dal 3 nov 1985
Il dazio di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui all' corrisponde, per ciascun prodotto, al dazio effettivamente applicato il 1 luglio 1980.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1985-10-03;590#art-p-4