ProtocolloTitolo II

Art. 4

In vigore dal 3 nov 1985
Il dazio di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui all' corrisponde, per ciascun prodotto, al dazio effettivamente applicato il 1 luglio 1980.
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urn:nir:stato:legge:1985-10-03;590#art-p-4

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