ProtocolloTitolo II

Art. 5

In vigore dal 3 nov 1985
1. La Repubblica ellenica abolisce gradualmente le tasse di effetto equivalente a dazi doganali all'importazione sui prodotti originari d'Israele, secondo il seguente calendario: - il 1 gennaio 1981, ciascuna tassa è ridotta al 90% dell'aliquota di base; - il 1° gennaio 1982, ciascuna tassa è ridotta all'80% dell'aliquota di base; - le altre quattro riduzioni del 20% ciascuna sono effettuate il: - 1 gennaio 1983, - 1 gennaio 1984, - 1 gennaio 1985, - 1 gennaio 1986. 2. L'aliquota di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui al paragrafo 1 corrisponde, per ciascun prodotto a quella applicata dalla Repubblica ellenica il 31 dicembre 1980. 3. Qualsiasi tassa di effetto equivalente a un dazio doganale sulle importazioni, istituita con decorrenza dal 1 gennaio 1979 negli scambi tra la Grecia e Israele, è abolita il 1 gennaio 1981.
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