Protocollo›Titolo II
Art. 5
In vigore dal 3 nov 1985
1. La Repubblica ellenica abolisce gradualmente le tasse di effetto equivalente a dazi doganali all'importazione sui prodotti originari d'Israele, secondo il seguente calendario:
- il 1 gennaio 1981, ciascuna tassa è ridotta al 90% dell'aliquota di base;
- il 1° gennaio 1982, ciascuna tassa è ridotta all'80% dell'aliquota di base;
- le altre quattro riduzioni del 20% ciascuna sono effettuate il:
- 1 gennaio 1983,
- 1 gennaio 1984,
- 1 gennaio 1985,
- 1 gennaio 1986.
2. L'aliquota di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui al paragrafo 1 corrisponde, per ciascun prodotto a quella applicata dalla Repubblica ellenica il 31 dicembre 1980.
3. Qualsiasi tassa di effetto equivalente a un dazio doganale sulle importazioni, istituita con decorrenza dal 1 gennaio 1979 negli scambi tra la Grecia e Israele, è abolita il 1 gennaio 1981.
Storico versioni
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