Art. 1
ProtocolloTitolo III

Art. 1

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In vigore dal 3 nov 1985
PROTOCOLLO ALL'ACCORDO TRA GLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO E LO STATO D'ISRAELE, A SEGUITO DELL'ADESIONE DELLA REPUBBLICA ELLENICA ALLA COMUNITÀ IL REGNO DEL BELGIO, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA ELLENICA, LA REPUBBLICA FRANCESE, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ITALIANA, IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, IL REGNO DEI PAESI BASSI, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e LO STATO D'ISRAELE, dall'altro, VISTA l'adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee in data 1 gennaio 1981, VISTO l'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e lo Stato d'Israele, firmato a Bruxelles l'11 maggio 1975, in seguito denominato "accordo", HANNO DECISO di concordare gli adeguamenti e le misure transitorie relativi all'accordo, in seguito all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio e di CONCLUDERE IL PRESENTE PROTOCOLLO: La Repubblica ellenica diventa parte all'accordo.
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