Art. 9
LEGGE 22 agosto 1985, n. 444
In vigore dal 8 set 1985
(Corpo forestale dello Stato)
Ai fini di cui all', primo comma, della presente legge la dotazione organica del Corpo forestale dello Stato è aumentata di 900 unità, di cui 300 unità nell'anno 1985 e 600 unità nell'anno 1986, nella qualifica di allievo guardia forestale, da destinare alle regioni indicate nella allegata tabella A).
L'Amministrazione forestale dello Stato è autorizzata a destinare temporaneamente un contingente di detto personale, non superiore a 300 unità, per le esigenze della difesa del patrimonio forestale anche in regioni contermini a quelle indicate nella tabella suddetta, ivi comprese le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano.
Restano ferme le norme vigenti per le forme di reclutamento e di addestramento nel Corpo forestale dello Stato, compatibilmente con le speciali modalità previste dalla presente legge.
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