Art. 4

LEGGE 22 agosto 1985, n. 444

In vigore dal 8 set 1985
(Corsi di riqualificazione) Salvo i particolari sistemi di selezione e di formazione previsti da norme speciali per alcune Amministrazioni o Aziende autonome, i lavoratori di cui al quarto comma dell'articolo precedente sono obbligati a seguire un corso di riqualificazione, organizzato a cura dell'Amministrazione interessata, di durata non inferiore a tre mesi per le qualifiche o categorie ascrivibili fino alla quarta qualifica funzionale e di almeno sei mesi negli altri casi. I corsi saranno tenuti nella regione di appartenenza e potranno essere organizzati anche in forma consorziata tra amministrazioni diverse, per qualifiche, categorie o profili professionali simili o comparabili. I relativi programmi di insegnamento e quant'altro occorre per il buon esito della formazione saranno definiti direttamente dalle Amministrazioni interessate. Per agevolare la frequenza dei partecipanti potrà essere prevista a carico dell'Amministrazione medesima l'organizzazione dei corsi anche in regime convittuale o semiconvittuale. Durante il periodo di frequenza ai lavoratori disoccupati o in cassa integrazione continuerà ad essere corrisposto, ove competa, il relativo trattamento economico a carico delle apposite gestioni. Ultimato il corso di riqualificazione i lavoratori risultati idonei saranno immediatamente nominati in prova nei posti vacanti, secondo l'ordine della graduatoria conseguita nelle prove di fine corso. I lavoratori non idonei nelle prove di fine corso continueranno a percepire il trattamento di cassa integrazione o di disoccupazione speciale secondo le relative discipline ed ove ancora competa; viceversa coloro che rifiuteranno di frequentare il corso di riqualificazione o rinunceranno alla nomina, al termine del corso decadranno automaticamente dalle prestazioni suddette.
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