Art. 6

LEGGE 22 agosto 1985, n. 444

In vigore dal 8 set 1985
(Passaggio di Amministrazione) Il personale di cui al primo comma del precedente , il quale, al termine del corso di riqualificazione, non venga nominato in prova per mancanza di posti, può chiedere il passaggio a posti di qualifiche o categorie ad analogo contenuto di professionalità di altra Amministrazione fra quelle indicate nel predetto articolo, semprechè vi siano vacanze di posti. L'equiparazione fra qualifiche o categorie è determinata, in caso di contestazione, con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro. Analoga possibilità è concessa, prima ancora che inizino i corsi di qualificazione, a domanda degli interessati. A tal fine gli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, porteranno a conoscenza delle categorie interessate, con la stessa pubblicità prevista nel precedente articolo 3, le disponibilità di posti esistenti.
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