Art. 13

LEGGE 22 agosto 1985, n. 444

In vigore dal 8 set 1985
(Disposizioni finanziarie) Gli oneri derivanti dall'applicazione dei precedenti trovano capienza negli ordinari stanziamenti degli appositi capitoli di bilancio delle Amministrazioni interessate. All'onere derivante dall'applicazione del precedente , valutato in lire 6.000 milioni per l'anno 1985 ed in lire 18.000 milioni per l'anno 1986 e successivi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ristrutturazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste". Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data ad Auronzo di Cadore, addì 22 agosto 1985 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri GASPARI, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
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