Art. 18
In vigore dal 3 lug 1985
Nell' del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, le parole "superiore a 10 miliardi" sono sostituite dalle parole "superiore a 20 miliardi".
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