Art. 17

In vigore dal 3 lug 1985
Nel terzo comma dell' della legge 23 marzo 1983, n. 77, sono soppresse le parole: "delle quote di partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare di cui agli articoli da 1 a 10 della presente legge". Le disposizioni transitorie di cui all', quarto comma, della legge 23 marzo 1983, n. 77, cessano di avere efficacia dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dalla medesima data nei confronti delle operazioni già in corso all'entrata in vigore della legge 23 marzo 1983, n. 77, si applicano gli del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1985-06-04;281#art-17

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo