Art. 15

In vigore dal 3 lug 1985
Il terzo comma dell'articolo 18-ter del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, aggiunto dall' della legge 23 marzo 1983, n. 77, è sostituito dai seguenti: "Con decorrenza dall'entrata in vigore di apposito regolamento deliberato dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, le sollecitazioni del pubblico risparmio effettuate mediante attività, anche di carattere promozionale, svolte in luogo diverso da quello adibito a sede legale o amministrativa principale dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto che procede al collocamento, sono soggette ad autorizzazione della Commissione predetta da rilasciarsi, in via generale, per ciascuna società richiedente. La Commissione autorizza altresì, secondo criteri previsti dal regolamento, con lo stesso provvedimento o successivamente, la sollecitazione del pubblico risparmio in sedi secondarie individuate; l'attività svolta presso le sedi secondarie autorizzate è equiparata all'attività svolta presso la sede legale o amministrativa principale. L'attività svolta da aziende e istituti di credito presso le proprie dipendenze si considera come svolta presso la sede legale o amministrativa principale. Le istanze intese ad ottenere le autorizzazioni di cui al precedente comma si intendono accolte qualora le autorizzazioni non vengano negate con provvedimento comunicato ai soggetti interessati entro novanta giorni dalla presentazione delle domande. Ove entro detto termine siano richiesti ulteriori informazioni o elementi integrativi, il termine stesso è interrotto e dalla data di ricezione di tali informazioni o elementi integrativi decorre, per una sola volta, un nuovo termine di trenta giorni. Il regolamento deve in ogni caso disciplinare i requisiti dei soggetti richiedenti l'autorizzazione, l'entità e le forme della garanzia da prestarsi da detti soggetti, in relazione alla responsabilità per i danni che possano essere cagionati a terzi da fatto illecito commesso nell'esercizio delle incombenze ad essi affidate da coloro che, a qualunque titolo, operano nell'interesse dei soggetti autorizzati, nonché i casi di sospensione e di revoca della autorizzazione. Il regolamento deve contenere altresì disposizioni intese a consentire ai soggetti che già svolgono attività di sollecitazione del pubblico risparmio di continuare a svolgere tale attività per un periodo non superiore a novanta giorni entro il quale gli stessi devono uniformarsi alle prescrizioni del regolamento. La violazione delle disposizioni contenute nel regolamento è punita a norma del quinto comma del precedente ". Il regolamento di cui al precedente comma dovrà essere emanato nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine senza che la Commissione abbia deliberato, il regolamento è adottato, nei successivi trenta giorni, da apposito commissario ad acta nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri. Decorsi inutilmente i termini suddetti e fino alla emanazione del predetto regolamento è vietata ogni sollecitazione del pubblico risparmio effettuata mediante attività, anche di carattere promozionale, svolta in luogo diverso da quello adibito a sede legale o amministrativa principale dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto che procede al collocamento. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è punita a norma del quinto comma dell' del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216.
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urn:nir:stato:legge:1985-06-04;281#art-15

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