Art. 16
In vigore dal 3 lug 1985
All'articolo 18-quater del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, aggiunto dall' della legge 23 marzo 1983, n. 77, dopo il primo comma è inserito il seguente:
"La stessa disciplina si applica:
a) ai soggetti emittenti valori mobiliari per i quali altri solleciti il pubblico risparmio;
b) ai soggetti i quali debbano detenere, possedere o amministrare valori mobiliari per conto e comunque nell'interesse degli acquirenti, quando l'acquisto avvenga a seguito di sollecitazione del pubblico risparmio e l'obbligo a carico degli acquirenti sia posto come modalità dell'operazione".
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